Interdittiva antimafia confermata, il Tar dà ragione alla Prefettura di Siracusa
Il Tribunale amministrativo regionale ha confermato la legittimità dell’interdittiva antimafia emessa dalla Prefettura di Siracusa nei confronti di un’impresa agricola della provincia, respingendo il ricorso con cui la titolare chiedeva l’annullamento del provvedimento prefettizio.
La vicenda prende le mosse da una prima interdittiva adottata nel luglio 2025 e successivamente annullata dal Tar esclusivamente per la mancata instaurazione del contraddittorio preventivo. La Prefettura aveva quindi riavviato l’istruttoria, consentendo all’impresa di presentare memorie difensive e partecipare all’audizione prevista dalla normativa antimafia, per poi adottare un nuovo provvedimento interdittivo il 14 gennaio 2026.
Secondo il Tar, la nuova procedura ha rispettato pienamente le garanzie partecipative previste dal Codice antimafia e il Prefetto ha potuto fondare la propria valutazione su un insieme di elementi che, considerati nel loro complesso, delineano un concreto rischio di infiltrazione mafiosa.
Nella sentenza, il Collegio richiama il consolidato orientamento della giurisprudenza secondo cui l’interdittiva antimafia non richiede la prova di un’effettiva infiltrazione criminale né una condanna definitiva in sede penale. È sufficiente, invece, che emergano elementi sintomatici e indiziari tali da rendere “più probabile che non” il rischio di condizionamento dell’attività imprenditoriale da parte della criminalità organizzata.
Tra gli elementi ritenuti significativi figurano precedenti vicende giudiziarie riguardanti il marito della titolare dell’impresa – un ex sindaco del siracusano – pur concluse con prescrizione, che secondo i giudici mantengono rilevanza nell’ambito della prevenzione amministrativa. Il Tar evidenzia inoltre che reati quali usura, estorsione e turbativa d’asta rientrano tra i cosiddetti “reati spia”, cui il legislatore attribuisce particolare valore ai fini della valutazione del rischio mafioso.
La sentenza attribuisce poi rilievo ai rapporti personali emersi nel corso dell’istruttoria, tra cui il ruolo di padrino di cresima ricoperto dal marito della titolare nei confronti del nipote di un esponente di spicco di un clan mafioso. Per il Tar, soprattutto in un contesto territoriale di dimensioni ridotte, tale circostanza assume un valore indiziario che non può essere minimizzato, anche se inserita in una rete di rapporti sociali più ampia.
Determinante anche un ulteriore elemento emerso durante l’istruttoria: il mancato riferimento, nel corso dell’audizione davanti alla Prefettura, ai rapporti di lavoro intercorsi tra il 2015 e il 2018 con il figlio di un noto boss locale. Per il Collegio, la spiegazione fornita dalla difesa, che aveva parlato di una semplice dimenticanza dovuta ai numerosi rapporti di lavoro stagionali instaurati dall’azienda, non è risultata credibile. I giudici hanno ritenuto che tale omissione potesse essere interpretata come un comportamento reticente, rafforzando così il quadro indiziario complessivo.
Nella motivazione il Tar sottolinea inoltre che i singoli elementi non devono essere valutati isolatamente ma nel loro insieme, poiché è proprio dalla loro lettura complessiva che emerge il quadro di possibile permeabilità dell’impresa rispetto alle pressioni della criminalità organizzata.
Con questa decisione viene quindi confermata la piena validità dell’interdittiva antimafia adottata dalla Prefettura di Siracusa, ribadendo il principio secondo cui gli strumenti di prevenzione amministrativa operano su un piano diverso rispetto al processo penale e mirano a impedire il rischio di infiltrazioni mafiose prima ancora che esse si traducano in fatti penalmente accertati.