Siracusa. Agevolazioni e riduzioni Tares, c'è tempo sino alla fine di marzo. Ecco chi ne ha diritto

In attesa di fare la conoscenza tra maggio e giugno della Iuc (Imposta Unica Comunale), i siracusani si barcamenano su Tares e dintorni. Il Consiglio Comunale ha prorogato la scadenza  del pagamento del saldo al 30 aprile anzichè – come originariamente previsto – al 28 febbraio. Ma soprattutto sono stati riaperti i termini per richiedere agevolazioni. C’è tempo sino alla fine di marzo.
Vediamo di “interpretare” il Regolamento Tares di Siracusa per capire chi ne ha diritto e come. L’articolo 20 è dedicato proprio alla “Riduzione per la raccolta differenziata da parte delle utenze domestiche”, vale a dire le abitazioni e quindi i privati. Chi si dota di compostiera per smaltire in proprio ad esempio l’umido, ha diritto ad una riduzione del 15% della quota variabile della tariffa del tributo”. Uno sconto non immediato però. Perchè avrà effetto “dal 1° gennaio dell’anno successivo a quello di presentazione di apposita istanza  nella quale si attesta che verrà praticato il compostaggio domestico per l’anno successivo in modo continuativo”. L’istanza non andrà rinnovata di anno in anno a meno che non si decida di cessare il compostaggio domestico. Le verifiche sono a cura del Comune. L’agevolazione, spiega il comma 2, “verrà calcolata a consuntivo con compensazione con il tributo dovuto per l’anno successivo o rimborso dell’eventuale eccedenza pagata nel caso di incapienza”. Necessaria è la disponibilità di un terreno attiguo all’abitazione di almeno 100 mq oltre, ovviamente, all’acquisto di una compostiera.
Altre ipotesi di riduzione e agevolazione sono elencate dall’articolo 22. Chi abita da solo a casa ha diritto ad uno sconto del 10%; meno 30% per abitazioni tenute a disposizione per uso stagionale o altro uso limitato e discontinuo; identica agevolazione per le abitazioni  a disposizione di soggetti che risiedano o abbiano la dimora per più di sei mesi all’anno all’estero  o in altro comune del territorio italiano; meno 15% per le abitazioni occupate da nuclei familiari con persone con disabilità; sconto del 30% per le famiglie con Isee non superiore a 7.385 euro; agevolazioni anche per i nuclei familiari con più di quattro componenti con Isee non superiore a  15.000 euro (-15%);  gli esercizi commerciali ed artigianali che hanno la loro sede operativa sulle strade chiuse al traffico per lavori pubblici che si protraggono per oltre sei mesi hanno diritto a pagare solo il 50% del tributo per il periodo in cui durano i lavori;  meno 50% anche per i locali catastalmente classificati nella categoria C6;  quelli in categoria D10, con utenza elettrica inferiore a 3Kw, di proprietà di imprenditori agricoli in pensione che non esercitano alcuna attività, cancellati dai registri previdenziali e camerali pagano la Tares con una riduzione del 15%; 3% di sconto per gli immobili ricadenti nel comprensorio urbano del quartiere Cassibile che effettuano la raccolta differenziata porta a porta;  agevolazione del 30% per le attività che conferiranno prodotti alimentari e beni di consumo ad associazioni riconosciute, volte all’erogazione del servizio individuato con la dicitura “Banco Alimentare”; la tariffa è ridotta del 20% nel caso di nucleo familiare in cui sia presente un minore in affido ex legge 49/01; commercianti o imprenditori vittime di racket nell’anno di riferimento hanno diritto ad agevolazioni sulla Tares come le abitazioni dove dimorano donne vittima di violenza di genere (-20%).
Esentati dal pagamento della Tares sono le organizzazioni di volontariato costituite per fini di solidarietà, di alto rilievo sociale o storico – culturale, per le quali il Comune si assume interamente le spese di gestione; le aree o i locali utilizzati per l’esercizio di culti ammessi nello Stato;  le imprese di nuova costituzione (individuali, di capitali, di persona e cooperative) costituite da giovani al di sotto dei trentacinque anni di età. Il diritto di usufruire dell’esenzione.
Le agevolazioni – ricorda il regolamento Tares – “sono concesse su domanda dell’interessato, con effetto dal giorno successivo alla data di presentazione della domanda, a condizione che il beneficiario dimostri di averne diritto e competono anche per gli anni successivi senza ulteriori domande, fino a che persistono le condizioni richieste”.
Le riduzioni e le agevolazioni previste, “sono tra loro cumulabili nella misura massima del 70% del tributo dovuto” (art.23).