Siracusa. Sbigliettamento della Neapolis, processo Novamusa: assoluzione piena per Mercadante

Il tribunale di Civitavecchia ha assolto con formula piena Gaetano Mercadante. L’amministratore (dal 1999 al 2012) della società Novamusa – che si è occupata anche dello sbigliettamento al parco della Neapolis di Siracusa – era accusato di essersi appropriato della quota degli incassi dei biglietti dei siti culturali della Regione Siciliana e dei Comuni di Calatafimi, Castelvetrano, Marsala, Siracusa, Taormina.
Il procedimento penale è durato cinque anni ed è culminato con una sentenza che interviene a chiarire un contenzioso che si trascina da oltre 10 anni. Il Tribunale laziale conferma un orientamento già affermato nel 2009 dalle Sezioni Unite Civili della Cassazione, ritenendo errata la qualificazione in termini prettamente pubblicistici dell’obbligo di versamento degli incassi del servizio di biglietteria. In altri termini, Novamusa non avrebbe sottratto soldi pubblici dalle casse degli enti concessionari, ma la controversia verterebbe sulla esatta ripartizione dei corrispettivi in una logica privatistica e prevalentemente di natura contrattuale.
Secondo il Tribunale di Civitavecchia, infatti, deve essere esclusa “l’altruità dei
denari indicati in rubrica, invero mera quota dei proventi individuata in concessione quale corrispettivo a carico della Novamusa”. Il Collegio, rilevato al contrario che “plurimi paiono, invero, gli elementi che sorreggono la qualificazione in termini privatistici dell’obbligo di corresponsione della quota degli incassi dei biglietti d’ingresso”, reputa che Mercadante vada assolto “per insussistenza del fatto in ragione dell’erronea qualificazione in termini prettamente pubblicistici dell’obbligo di versamento incassi del servizio di biglietteria. Risulta persuasiva la ricostruzione della vicenda concessoria
formulata nell’ordinanza Cass. civ. S.U. n. 12252/2009 pronunciata sul ricorso per regolamento di giurisdizione presentato dalla Novamusa nell’ambito del giudizio amministrativo (vs. la Regione Siciliana). (…)”.
In questa prospettiva riemerge nel giusto rilievo il lodo arbitrale del 10 luglio 2013, appellato da Novamusa, che addirittura ripartiva le responsabilità relative alle “manchevolezze del mancato integrale svolgimento dei servizi”, “per i 2/3 a carico dell’Assessorato essendo, relativamente prevalente l’effettiva mancata consegna di una parte degli spazi, e per 1/3 a carico Novamusa”.
La diversa interpretazione della vicenda si contrappone alle tesi sostenute dalla
Procura della Corte dei conti per la Regione Siciliana, da cui sono scaturiti il processo penale e un altro di carattere contabile, sovrapponendosi ai contenziosi in sede amministrativa e civile con conseguenze tali da cancellare dal mercato il concessionario Novamusa e la figura del suo ex amministratore. Sui procedimenti della Corte dei conti pendono tuttora due ricorsi in Cassazione, da cui si attende definitiva chiarezza.

foto: ingresso parco archeologico della Neapolis