Vicepresidente del Consiglio comunale, bisogna fare in fretta: “Va eletto nella prima seduta utile”

La carica di vicepresidente del Consiglio comunale di Siracusa non può restare vacante a tempo indeterminato. Non esiste un termine perentorio fissato dalla legge per procedere alla nuova elezione, ma il rinnovo dell’incarico deve avvenire nella prima seduta utile, subito dopo la surroga del consigliere che ha lasciato il proprio posto, oppure, se non fosse possibile concludere la procedura, nella seduta immediatamente successiva. E, come criterio di prudenza, l’adempimento non dovrebbe superare i venti giorni, salvo ragioni documentate.
È quanto sostiene il segretario generale del Comune di Siracusa, Danila Costa, nel parere indirizzato al presidente del Consiglio comunale Alessandro Di Mauro. Il documento risponde alla richiesta di chiarimenti sui tempi per eleggere il nuovo vicepresidente dopo le dimissioni della consigliera Concetta Carbone, coinvolta nell’indagine Nexus.
Nessuna delle disposizioni esaminate – norme regionali, statuto comunale e regolamento del Consiglio comunale – stabilisce una scadenza precisa per l’elezione del vicepresidente quando la carica diventa vacante nel corso del mandato, rileva il segretario generale. Da qui l’assenza di un termine perentorio oltre il quale la votazione sarebbe preclusa o illegittima. Ma questo vuoto normativo, avverte il parere, “non legittima, però, che l’elezione possa essere differita a discrezione”.
Il vicepresidente, infatti, non è una figura facoltativa nell’organizzazione del Consiglio comunale. L’articolo 19 della legge regionale 7 del 1992 ne prescrive l’elezione e gli attribuisce una funzione specifica: sostituire il presidente in caso di assenza o impedimento. Per il segretario generale, la vacanza lascia scoperta una posizione che la legge regionale vuole sempre coperta. Per questo la ricostituzione dell’organo di presidenza non può essere rinviata senza una ragione giustificata.
Il parere individua dunque una linea temporale precisa sul piano interpretativo. L’elezione del nuovo vicepresidente dovrebbe essere inserita all’ordine del giorno della prima seduta utile successiva al verificarsi della vacatio, immediatamente dopo la surroga del seggio rimasto libero. Qualora la procedura non si concludesse in quella riunione, dovrebbe essere riproposta nella seduta immediatamente successiva.
Come ulteriore criterio di prudenza, il segretario generale indica l’arco temporale di venti giorni previsto dalla legge regionale per la convocazione del Consiglio quando la richiesta arriva da un quinto dei consiglieri in carica o dal sindaco. Non si tratta, precisa il documento, di una scadenza imposta direttamente dalla legge per l’elezione del vicepresidente, ma di un parametro di riferimento. Un eventuale rinvio oltre tale periodo, in assenza di ragioni documentate, potrebbe esporre l’ente alla contestazione di un’omissione di un atto dovuto.
Il parere chiarisce anche un altro aspetto. La vacatio della carica decorre dal momento in cui le dimissioni diventano efficaci, cioè dalla loro presentazione nelle forme previste dallo Statuto comunale, e non dalla data in cui l’atto viene semplicemente sottoscritto. Le dimissioni dalla carica di consigliere comportano infatti anche la cessazione da quella di vicepresidente, che presuppone necessariamente lo status di componente dell’assemblea.
L’assenza del vicepresidente non determina, secondo il parere, il rischio di paralisi dell’attività consiliare. In caso di assenza o impedimento del presidente, la conduzione della seduta spetta al consigliere presente che ha ottenuto il maggior numero di preferenze individuali. Una soluzione che garantisce la continuità dei lavori, ma che non può trasformarsi in una giustificazione per rinviare indefinitamente la nuova elezione.
E seguendo la strada indicata dal segretario generale, la conferenza dei capigruppo ha anticipato al 5 novembre la seduta per l’elezione del vicepresidente che, inizialmente, era stata fissata per il 24 novembre.