Rottamazione quinquies, il regolamento allo studio di Palazzo Vermexio per Imu, Tari e Tasi
Anche il Comune di Siracusa apre alla rottamazione quinquies dei tributi locali. Oggi all’esame della Commissione competente è arrivato il regolamento attuativo proposto dall’amministrazione, per introdurre la possibilità di chiudere le proprie pendenze di tributi locali, pagando esclusivamente l’imposta dovuta, con l’azzeramento totale di sanzioni e interessi. Nelle prossime settimane il regolamento, corredato dai vari pareri contabili, passerà all’esame del Consiglio comunale di Siracusa che ne delibererà anche l’esecutività.
La misura punta a favorire la regolarizzazione spontanea delle posizioni debitorie, senza compromettere gli equilibri finanziari dell’ente. Chi aderirà, verserà la quota capitale del tributo e le spese di notifica mentre verrano integralmente stralciate le sanzioni tributarie e tutti gli interessi maturati, compresi quelli di mora e per ritardato pagamento.
La definizione agevolata riguarda esclusivamente le entrate tributarie gestite direttamente dal Comune. Rientrano nella rottamazione quindi l’Imu per la quota di competenza comunale, la Tasi per le annualità in cui è stata applicata e la Tari. Restano invece fuori i carichi già affidati all’Agenzia delle Entrate-Riscossione, che seguono la disciplina nazionale, così come sono escluse l’Irap, le addizionali erariali, le entrate patrimoniali e le sanzioni amministrative per violazioni al Codice della strada.
Dal punto di vista temporale, possono essere oggetto di definizione gli atti emessi fino al 31 dicembre 2024. Sono compresi gli avvisi di accertamento per omesso o parziale versamento e quelli per omessa o infedele dichiarazione. Non rileva lo stato della riscossione al momento della domanda: ciò che conta è la data di emissione dell’atto.
Possono accedere alla misura tutti i soggetti che risultino debitori del Comune di Siracusa alla data di presentazione dell’istanza. La domanda può essere presentata anche dai coobbligati in solido, dagli eredi del contribuente deceduto e da chiunque abbia acquisito, a qualunque titolo, la titolarità dell’obbligazione tributaria. È prevista la possibilità di aderire anche per chi abbia già un piano di rateizzazione in corso, a condizione però che venga formalizzata la rinuncia al precedente piano.
Un passaggio importante riguarda le somme eventualmente già versate a titolo di sanzioni o interessi. Il regolamento chiarisce che tali importi non sono rimborsabili, né possono essere imputati alla quota capitale residua. Chi ha già pagato parte delle penalità, non potrà recuperarle.
Una volta approvato dal Consiglio comunale, il regolamento sarà pubblicato sul sito istituzionale del Comune. Da quel momento, e per i successivi 90 giorni, possono essere presentate le domande di domanda di adesione. Vanno inoltrate al Settore Entrate e Servizi fiscali . Le istanze trasmesse oltre il termine saranno considerate inammissibili. Gli uffici comunali avranno ulteriori tre mesi di tempo, dalla scadenza del periodo di adesione, per comunicare l’esito e quantificare gli importi dovuti.
Quanto al pagamento, il contribuente potrà scegliere tra l’unica soluzione e la rateizzazione. Nel primo caso l’intero importo dovrà essere versato entro sessanta giorni dalla comunicazione di accoglimento. In alternativa è possibile richiedere un piano rateale, con un numero massimo di rate che varia in base all’ammontare del debito, fino ad arrivare, per importi più elevati, ad un massimo di settantadue mensilità.
L’importo minimo di ciascuna rata è fissato in 50 euro e, sulle rate successive alla prima, maturano interessi al tasso legale. Per debiti superiori a diecimila euro, la concessione della rateizzazione è subordinata alla presentazione di una garanzia fideiussoria.
La presentazione della domanda produce effetti immediati. Vengono sospesi i termini di versamento relativi agli atti oggetto di definizione, così come eventuali procedure esecutive e cautelari in corso, purché non si sia già arrivati a fasi irreversibili come l’assegnazione dei crediti pignorati. È inoltre vietata l’iscrizione di nuovi fermi amministrativi o ipoteche sugli atti interessati.
La definizione si perfeziona solo con il pagamento integrale di quanto dovuto; solo in quel momento il debito si estingue definitivamente.
La rottamazione può riguardare anche controversie tributarie pendenti in ogni stato e grado di giudizio, compresa la Cassazione, purché il ricorso sia stato notificato al Comune entro il 1° gennaio 2026. In tal caso la domanda comporta la rinuncia al contenzioso, ma gli effetti si consolidano soltanto con il perfezionamento della definizione. Se il contribuente decade dal beneficio, il giudizio riprende il suo corso.
La decadenza rappresenta il punto più delicato della disciplina. Si perde il beneficio in caso di mancato pagamento dell’unica soluzione nei termini oppure nel caso in cui non vengano corrisposte due rate, anche non consecutive, durante il piano di rateazione. Dopo un sollecito formale e un ulteriore termine di trenta giorni senza esito, il contribuente decade dalla definizione. Così il debito originario torna integralmente esigibile, comprensivo di sanzioni e interessi nella misura originaria, e l’amministrazione potrà procedere alla riscossione coattiva.













