Cessione del quinto, il Giudice di Pace di Siracusa condanna tre banche
Il 4 settembre scorso il Giudice di Pace di Siracusa ha condannato Santander Consumer Bank a restituire a un consumatore siracusano le somme trattenute dopo l’estinzione anticipata di un prestito contro cessione del quinto. È la terza decisione dello stesso ufficio giudiziario nel 2026 sulla stessa materia: a febbraio e a luglio erano già arrivate due condanne nei confronti di Fides. Si tratta di importi contenuti — fra i 774 e i 1.249 euro — ma di un principio che vale per una platea molto più ampia di quella che se ne è accorta. Le cause sono state promosse da P&L Consulting, che dal 2016 assiste consumatori nel recupero di somme non dovute su contratti di finanziamento.
Il meccanismo – spiegano dalla società romana – sarebbe sempre lo stesso. Chi accende un finanziamento con cessione del quinto dello stipendio o della pensione paga alla firma, in un’unica soluzione, commissioni bancarie, provvigioni per l’intermediario e spese di istruttoria, tutte calcolate sull’intera durata del contratto. Se il finanziamento viene chiuso a metà strada — perché estinto o perché rinnovato — la parte non maturata di quei costi spetta al consumatore. Ma cosa succede se non viene restituita? Da qui l’avvio delle cause.
Quanto pesi davvero lo mostra un caso deciso a fine agosto dal Giudice di Pace di Torino, che riguarda da vicino la provincia aretusea. Antonino, pensionato di Noto, nell’aprile 2015 aveva ceduto un quinto della pensione per un prestito da 39.000 euro in dieci anni. Ne ha pagate quarantotto rate su centoventi, poi ha chiuso in anticipo. La banca gli aveva restituito solo una quota: il giudice ha condannato Santander a versargliene 3.700, più interessi e 2.361 euro di spese legali. La differenza fra le cifre non è casuale, dipende da quanto si era pagato di costi alla firma e da quante rate mancavano al momento della chiusura. Prima si estingue, più alta è la quota che torna indietro.
Il quadro giuridico si è consolidato di recente. La sentenza Lexitor della Corte di giustizia europea del 2019, la pronuncia n. 263 del 2022 della Corte costituzionale e, da ultimo, l’ordinanza n. 13328 dell’8 maggio 2026 della Corte di cassazione, confermerebbero – secondo P&L Consulting – il criterio di calcolo proporzionale come il più favorevole al consumatore.













