Lampade votive, il Tar dà ragione al Comune ma critica la sua condotta: possibile risarcimento
Sulla mancata proroga della concessione per le lampade votive al cimitero, ha ragione il Comune di Siracusa. Lo ha disposto il Tar di Catania. Ma i giudici amministrativi hanno anche sottolineato una condotta definita “poco coerente” del Comune, che, pur non determinando l’illegittimità degli atti impugnati, potrebbe esporre l’ente a una responsabilità per danni da false informazioni. Insomma, ad una richiesta risarcitoria importante.
La vicenda affonda le radici in un rapporto contrattuale risalente al 1980, quando la società Fazzina ottenne l’affidamento del servizio di illuminazione elettrica dei loculi, delle tombe e dei viali del cimitero comunale. Il contratto, originariamente previsto per 29 anni, era stato successivamente prorogato, con scadenza fissata al 15 novembre 2022.
Un passaggio importante si verifica nel 2022, quando alla concessionaria viene consegnato il cosiddetto “settore Y”, una nuova area del cimitero dotata di un impianto che, secondo quanto ricostruito nella sentenza, risultava incompatibile con quello preesistente. Per rendere omogeneo e fruibile il servizio, la società si assume l’onere degli interventi necessari.
Con una determinazione del 14 giugno 2022, il Comune prendeva atto della sussistenza dei presupposti per la modifica del rapporto contrattuale, richiamando la disciplina allora vigente e la necessità di evitare una duplicazione di costi. La società ha sostenuto che, proprio sulla base di questo passaggio e degli investimenti effettuati, fosse necessario prolungare la concessione per consentire il recupero delle somme spese.
La richiesta di proroga fino al novembre 2027 è diventata quindi il fulcro del contenzioso. Il Comune, con una determinazione del 18 marzo 2026, ha negato la proroga e diffidato la società dal proseguire le attività in qualità di concessionaria. Con un successivo atto del 20 maggio 2026, l’amministrazione ha intimato la restituzione degli impianti e delle infrastrutture entro il 10 giugno.
La società aveva contestato, tra gli altri aspetti, il lungo intervallo di tempo trascorso prima della risposta del Comune. Secondo la ricorrente, il ritardo avrebbe dovuto comportare l’inefficacia del provvedimento di diniego.
Su questo punto i giudici non hanno accolto la tesi. Il Tar rileva che i termini ordinari di conclusione del procedimento amministrativo non determinano automaticamente la perdita di efficacia del provvedimento adottato in ritardo. Le disposizioni invocate dalla ricorrente, osserva il collegio, prevedono conseguenze specifiche per determinate procedure, ma non sono applicabili in modo da rendere inefficace il diniego in esame. Il fatto che il Comune abbia risposto soltanto nel marzo 2026 a una questione risalente agli anni precedenti, pertanto, non è sufficiente, da solo, a determinare l’illegittimità dell’atto.
Il passaggio decisivo riguarda però un altro aspetto ovvero la prova che la richiesta di proroga fosse stata effettivamente presentata prima della scadenza del contratto. La società aveva sostenuto di aver formulato la richiesta quando aveva preso in consegna il settore Y, il 1° luglio 2022. Tuttavia, nel verbale di consegna di quella data, l’unica riserva espressamente riportata riguardava la necessità che la durata residua del rapporto, fino al 15 novembre 2022, consentisse il recupero dell’investimento. Non vi era una distinta richiesta di proroga fino al 2027.
Il documento prodotto in giudizio per dimostrare l’esistenza di tale richiesta, rileva il Tar, era privo di data e di estremi di protocollazione. La società, dunque, non ha fornito la prova che l’istanza fosse stata trasmessa al Comune prima della scadenza della concessione.
Non essendo dimostrato pertanto che la proroga fosse stata richiesta tempestivamente, i giudici escludono l’illegittimità del diniego sotto tale profilo. Non ritengono necessario esaminare anche la contestazione relativa alla disciplina normativa applicabile al contratto del 1980, perché la legittimità di una sola delle motivazioni autonome poste a fondamento dell’atto è sufficiente a sostenerlo.
Il secondo ricorso riguardava la diffida alla restituzione degli impianti, che la società riteneva troppo generica e difficilmente eseguibile in tempi brevi, anche per la necessità di gestire i rapporti con gli utenti e con i fornitori e di garantire la continuità del servizio. Anche su questo fronte il Tar ha dato ragione al Comune. I giudici richiamano l’articolo 17 del capitolato speciale d’appalto, secondo cui, alla scadenza della concessione, gli impianti, comprese le migliorie e gli ampliamenti realizzati dal concessionario, devono restare nella piena ed esclusiva proprietà comunale ed essere riconsegnati in perfetta efficienza.
L’obbligo di restituzione, dunque, non rappresenta una prestazione nuova imposta unilateralmente dall’amministrazione, ma una conseguenza prevista dal rapporto contrattuale.
Il collegio considera inoltre sostanzialmente corretta la replica del Comune sulle difficoltà operative prospettate dalla società. La necessità di collaborare in buona fede per organizzare la riconsegna non consente al concessionario uscente di invocare i propri rapporti contrattuali con terzi, assunti conoscendo la scadenza della concessione, per impedire all’amministrazione di riprendere possesso degli impianti e prolungare una gestione ormai priva di titolo. La sentenza dà atto, peraltro, che alla data dell’udienza pubblica del 1° ottobre 2026 la restituzione degli impianti al Comune si era ormai perfezionata.
È nelle considerazioni finali che la sentenza introduce un elemento ulteriore, relativo alla condotta complessiva tenuta dall’amministrazione. Il Tar scrive di non potersi esimere dal richiamare l’attenzione su un comportamento “comunque poco coerente”, che, pur non arrivando a determinare l’illegittimità dei provvedimenti contestati, potrebbe comportare una responsabilità aquiliana per danno da false informazioni. Il riferimento è alla nota dirigenziale del 14 giugno 2022 relativa alla consegna del settore Y e alla presa d’atto delle condizioni che avrebbero consentito una modifica del rapporto. Secondo i giudici, il contenuto di quella comunicazione potrebbe assumere rilievo ai fini di una domanda risarcitoria per i costi sostenuti dalla società e non ammortizzati attraverso la gestione del nuovo settore.
La sentenza individua anche il possibile parametro economico della controversia: la mancata ammortizzazione degli investimenti effettuati per il settore Y, calcolata sulla base del piano economico allegato alla richiesta di proroga, per il periodo dal 20 maggio 2026 al 15 novembre 2027.
Il collegio precisa però che un’eventuale domanda di risarcimento dovrà essere proposta davanti al giudice ordinario, competente per questo profilo. Non viene quindi riconosciuto alcun risarcimento nella sentenza e non viene dichiarata illegittima la decisione comunale di negare la proroga.
La valutazione critica della condotta comunale si riflette anche sulla decisione relativa alle spese processuali. Sebbene la società abbia perso entrambi i ricorsi, il Tar ha disposto la compensazione integrale delle spese tra le parti.












