“Non fu demansionamento”, respinto ricorso di un dipendente contro il Comune di Noto
Noto
Il Tribunale di Siracusa, in funzione di Giudice del Lavoro, ha respinto il ricorso presentato da un funzionario tecnico del Comune di Noto che contestava la riorganizzazione degli uffici municipali disposta dall’amministrazione all’inizio del 2023.
Al centro della vicenda, la soppressione del settore “Smart City”, la successiva redistribuzione delle posizioni organizzative e l’assegnazione al dipendente di un servizio ritenuto di minore rilevanza. Il funzionario aveva pertanto denunciato un presunto demansionamento, parlando di provvedimenti “ritorsivi e discriminatori”, legati – a suo dire – a ragioni politiche e ad una progressiva marginalizzazione all’interno dell’ente.
Nel ricorso, il dipendente del Comune di Noto aveva ripercorso il proprio percorso professionale, evidenziando di aver ricoperto negli anni ruoli di responsabilità in diversi settori strategici, dai lavori pubblici all’igiene urbana. Secondo la tesi difensiva, la scelta del sindaco di sopprimere il settore “Smart City” e di conferire le posizioni organizzative ad altri dipendenti, avrebbe violato il contratto collettivo e la normativa sul pubblico impiego, determinando uno svuotamento delle mansioni e un danno economico e morale. Tra le richieste avanzate anche il risarcimento delle differenze retributive, il riconoscimento degli incentivi legati agli incarichi di Rup revocati e un risarcimento per danno non patrimoniale, quantificato in 50mila euro.
Il Comune di Noto si è costituito eccependo, tra l’altro, l’inammissibilità del ricorso ed il difetto di giurisdizione, sostenendo che le scelte organizzative rientrano nella discrezionalità dell’ente. Ha inoltre evidenziato come il dipendente avesse già promosso un altro giudizio su precedenti incarichi e come le domande risarcitorie fossero prive di adeguata prova.
Il giudice, pur rilevando una carenza di motivazione da parte dell’amministrazione comunale sui criteri seguiti per l’assegnazione delle posizioni organizzative, ha escluso che questo fosse sufficiente a fondare una condanna risarcitoria.
Secondo la sentenza, il dipendente non ha dimostrato che – in caso di corretta valutazione comparativa – avrebbe ottenuto con certezza uno degli incarichi di responsabilità. Mancano infatti elementi oggettivi di confronto con gli altri funzionari, soprattutto quelli di pari categoria, che consentano di affermare un nesso causale diretto tra le scelte dell’ente e il danno lamentato.
Il Tribunale ha inoltre escluso la configurabilità di un demansionamento, ricordando che le posizioni organizzative non comportano un cambio di categoria contrattuale, ma solo l’attribuzione temporanea di funzioni di responsabilità. La revoca o mancata attribuzione di tali incarichi, quindi, non integra di per sé una violazione dell’articolo 2103 del Codice civile. Respinte anche le richieste di risarcimento per danno non patrimoniale.
In conclusione, il Tribunale ha rigettato integralmente il ricorso, condannando il dipendente alla rifusione delle spese legali in favore del Comune di Noto, liquidate in oltre 4.600 euro, oltre accessori di legge.














