Uso delle mascherine, aperture domenicali, parchi acquatici e avventura: i chiarimenti della Regione

 Uso delle mascherine, aperture domenicali, parchi acquatici e avventura: i chiarimenti della Regione

Dal Dipartimento Regionale di Protezione Civile è stata emanata una nuova circolare con tutti i chiarimenti richiesti sull’uso delle mascherine, aperture domenicali e parchi acquatici.
“La mascherina – si legge – è un dispositivo di protezione individuale e il suo uso è un segno di rispetto per le persone che ci circondano. Portarla sempre con sé, anche nei luoghi all’aperto, e indossarla quando non si può garantire una distanza interpersonale idonea a proteggere dal rischio del contagio, è un obbligo. Pertanto, l’impiego della mascherina è previsto nei luoghi pubblici e nei locali dove, così come si legge anche all’art.3 del DPCM del 17 maggio 2020 – ‘non sia possibile garantire continuativamente il mantenimento della distanza di sicurezza” interpersonale, ad esempio nei mercati, strade affollate, bar, etc. Pertanto è obbligatorio averla immediatamente disponibile e indossarla quando non sia possibile mantenere adeguata distanza da altri soggetti. A titolo esemplificativo, quindi, se si percorre una strada isolata non è necessario indossarla, mentre in una strada frequentata è obbligatorio’. Inoltre, l’ordinanza n.21 all’art.23 prevede che la pratica dell’attività motoria deve essere effettuata rispettando il distanziamento di due metri senza l’uso di mascherina che, invece, deve essere indossata al termine in caso di sussistenza delle circostanze sopra riportate. Infine, si ricorda che l’utilizzo di mascherina o altro strumento di copertura di naso e bocca non è obbligatorio per i bambini al di sotto dei sei anni e per le persone con forme di disabilità che ne rendano incompatibile l’uso”.
Nella circolare della Protezione Civile regionale si parla anche di pasticcerie, panifici e tabacchi. “Le pasticcerie, i panifici e i mercati del contadino potranno scegliere se osservare o meno l’apertura al pubblico nei giorni domenicali e festivi, e ciò tenuto conto della omogeneità contenutistica delle attività svolte con quelle espressamente autorizzate dall’ordinanza, e i tabacchi, per le particolari finalità svolte da detti esercizi nelle giornate domenicali e festive”.
I sindaci possono poi disporre con proprie ordinanze, “nel rispetto degli obblighi di distanziamento interpersonale e di tutte le misure di prevenzione del contagio”, l’apertura al pubblico nei giorni domenicali e festivi degli esercizi commerciali in luoghi turistici e in luoghi di culto, “con eccezione di supermercati e outlet, per i quali continua a valere l’obbligo di chiusura”.
Quanto agli spettacoli aperti al pubblico in sale teatrali, sale da concerto, sale cinematografiche e in altri spazi anche all’aperto “restano sospesi fino al 14 giugno 2020. Dal 15 giugno 2020, detti spettacoli sono svolti con posti a sedere preassegnati e distanziati e a condizione che sia comunque assicurato il rispetto della distanza interpersonale di almeno un metro sia per il personale, sia per gli spettatori, con il numero massimo di 1000 spettatori per spettacoli all’aperto e di 200 persone per spettacoli in luoghi chiusi, per ogni singola sala”. Nel territorio della Regione Siciliana, con l’espressione “200 persone per spettacoli in luoghi chiusi, per ogni singola sala”, si intendono esclusivamente gli spettatori, fermo restando il rispetto delle regole di distanziamento interpersonale.
L’apertura nei giorni domenicali e festivi di scuole di danza, parchi avventura e parchi acquatici “é ammessa, per analogia con la disciplina in materia di attività sportive, a condizione del rispetto integrale, oltre che delle regole del DPCM del 17 maggio 2020, delle prescrizioni di cui alle circolari del Dipartimento Attività Sanitarie e Osservatorio Epidemiologico prot.16255 del 3 maggio 2020 e prot.19361 del 21 maggio 2020. Nel rispetto delle medesime prescrizioni, è ammessa l’apertura ordinaria delle Scuole di danza”.

 

Potrebbe interessarti