Melilli. Sorbello non rientra in consiglio comunale: rigettato il suo ricorso

 Melilli. Sorbello non rientra in consiglio comunale: rigettato il suo ricorso

Rigettato integralmente il ricorso proposto da Pippo Sorbello, decaduto dalla carica di consigliere comunale di Melilli per ragioni di incompatibilità con il suo ruolo di dipendente con mansioni di quadro e di consigliere di amministrazione dell’Ias, la società che gestisce il depuratore consortile. Sorbello dovrà versare anche 4.151 euro “per ciascuna parte vittoriosa”. L’ex deputato regionale è in corsa come candidato sindaco, alle elezioni di giugno a Melilli. Una tegola per lui.
Il ricorso risale allo scorso agosto, a seguito della decisione adottata dal consiglio comunale il 13 luglio 2021, quando fu contestualmente disposta la surroga: a Sorbello subentrò Serena Mazzio.
Tra le motivazioni del ricorso, Sorbello ha sostenuto, tramite i suoi legali, “l’inesistenza dei presupposti menzionati “dalla richiamata norma, deducendo di ricoprire, nella società consortile partecipata I.A.S. s.p.a. – non preordinata a scopo di lucro – esclusivamente il ruolo di amministratore senza deleghe e precisando che il comune di Melilli avrebbe dovuto qualificarsi come mero utente di un servizio, dietro versamento di tariffa  corrisposta alla predetta I.A.S. s.p.a. nelle vesti di mandataria del Consorzio ASI, titolare della partecipazione di controllo di quest’ultima”. Ragioni che non sono state ritenute valide. Nel provvedimento della seconda sezione civile del Tribunale di Siracusa, si evidenziano, infatti motivi “(quantomeno di carattere extrapatrimoniale) idonee ad incentivarlo ad operare a vantaggio del socio di controllo, anziché ad esclusiva tutela dell’interesse facente capo alla collettività  locale, del pari rappresentata attraverso la carica di consigliere comunale”.

Per chiarire meglio la valutazione, l’ordinanza spiega che “a circostanza che Sorbello Giuseppe non sia provvisto di deleghe  non assume rilevanza decisiva ai fini della presente controversia, dal momento  che essa non impedisce di annoverarlo tra gli amministratori della I.A.S. s.p.a. ai quali spetta in via esclusiva la “gestione dell’ impresa”. A questo si aggiunge, secondo i magistrati, un punto chiave dello statuto della società che gestisce il depuratore consortile, in cui si contempla “la possibilità di delegare al Direttore Generale il potere di “negoziazione dei  nuovi contratti sia passivi che attivi” o di “rinegoziazione degli stessi contratti in scadenza, secondo logiche di congruità e remunerazione dei costi sostenuti da IAS per la gestione degli impianti al fine della fornitura dei servizi agli utenti o dell’accettazione al conferimento dei reflui da parte di qualsivoglia utente”.

 

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