Depuratore di Augusta, il Tar respinge il ricorso di Aretusacque e Acea

 Depuratore di Augusta, il Tar respinge il ricorso di Aretusacque e Acea

Il Tar di Catania ha dichiarato inammissibile il ricorso presentato da Aretusacque e Acea Siracusa contro l’aggiudicazione dell’appalto da oltre 50 milioni di euro per gli interventi destinati a superare le criticità del sistema fognario e depurativo di Augusta. La sentenza conferma, quindi, la validità dell’affidamento disposto da Sogesid – che opera per conto del Commissario straordinario unico per la depurazione – al raggruppamento temporaneo formato dal Consorzio Stabile Progettisti Costruttori e Sideridraulic System.
Il Collegio ha fondato la propria decisione principalmente sulla “carenza di legittimazione attiva” delle due società ricorrenti. Secondo i giudici amministrativi, Aretusacque e Acea non avevano partecipato alla gara e, in base a un consolidato orientamento giurisprudenziale, chi resta estraneo a una procedura di gara non può impugnarne gli atti, salvo limitate eccezioni che in questo caso non ricorrono.
Il Tar richiama inoltre una precedente sentenza dello stesso tribunale, la 743 del marzo scorso, che aveva già dichiarato inammissibile il ricorso contro il bando di gara. Quella decisione, osservano i giudici, è tuttora efficace, poiché il Consiglio di Giustizia Amministrativa, pur fissando l’udienza di merito sull’appello, non ne ha sospeso gli effetti. Di conseguenza, anche il successivo provvedimento di aggiudicazione non incide su una posizione giuridicamente tutelata delle società ricorrenti.
Nel merito, il Tar ribadisce anche che i lavori oggetto dell’appalto “non rientravano tra quelli già affidati” ad Aretusacque e Acea nell’ambito della concessione del servizio idrico integrato. Il capitolato d’oneri, infatti, limitava i lavori strumentali affidati al gestore entro precisi limiti economici, mentre gli interventi previsti per Augusta hanno un valore superiore ai 55 milioni di euro e costituiscono un’opera distinta, affidata direttamente dal Commissario straordinario.
Respinta anche la tesi secondo cui il Commissario non avrebbe avuto titolo a bandire la gara. Il Tribunale ricostruisce l’iter amministrativo ricordando che già con il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 5 giugno 2015 il Commissario straordinario era stato nominato soggetto attuatore degli interventi di depurazione ad Augusta. Per questo motivo, spiegano i giudici, non trova applicazione la disciplina successiva richiamata dalle ricorrenti, relativa agli interventi per i quali il ruolo di soggetto attuatore doveva ancora essere attribuito.
I giudici hanno inoltre ritenuto infondato il motivo con cui veniva contestata la consegna anticipata del servizio di ingegnerizzazione, prima della stipula del contratto. La sentenza evidenzia come il nuovo Codice degli appalti consenta l’esecuzione anticipata in presenza di motivate ragioni e che, nel caso specifico, Sogesid abbia adeguatamente motivato la scelta con la necessità di rispettare il cronoprogramma concordato con il Ministero dell’Ambiente, evitando l’aggravamento delle sanzioni comunitarie e il rischio di perdere i finanziamenti destinati all’opera.
Alla luce di queste considerazioni, il Tar ha dichiarato il ricorso inammissibile, compensando le spese di giudizio tra le parti. Resta comunque aperta la vicenda davanti al Consiglio di Giustizia Amministrativa, chiamato a pronunciarsi sull’appello contro la precedente sentenza del marzo scorso, dalla cui eventuale riforma potrebbero derivare ulteriori effetti sul contenzioso.

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